Email

arlaf.vt@libero.it

Telefono

329 9814059 - 339 5728327

5 X MILLE

90056390561

Seguici su :

LEGISLAZIONE

Legislazione

FONTI NORMATIVE DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

 

Art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”

Liberare il potenziale dei bambini che vivono in situazioni di particolare vulnerabilità è innanzitutto un modo per favorire l’attuazione concreta del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.

 

  • CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA APPROVATA A NEW YORK DALL’ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE IL 20.11.1989 E RATIFICATA DALL’ITALIA CON LEGGE N. 176 DEL 27.05.1991

Art. 9 “Gli stati parti vigilano affinché  il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo ….”

 

Art. 20 “Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva in conformità con la loro legislazione nazionale. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell’affidamento familiare, della kafalah di diritto islamico, dell’adozione o, in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l’infanzia

 

  • CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA C.D. CARTA DI NIZZA – PROCLAMATA A NIZZA IL 07.12.2000 E A STRASBURGO IL 12.12.2007

 

Art. 24 “I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la loro opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo quando ciò sia contrario al suo interesse”

 

  • Raccomandazioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) che invitano gli Stati a compiere ogni sforzo al fine di curare e preservare i legami significativi tra i bambini e le loro famiglie, favorire i processi di riunificazione familiare e attuare politiche tese a sviluppare una genitorialità positiva, tale da rompere il ciclo dello svantaggio sociale, garantendo allo stesso tempo ai bambini la possibilità di partecipare alla costruzione del loro progetto.
  • LEGGE N. 184 DEL 04.05.1983 COSÌ COME MODIFICATA DALLE LEGGI N. 149 DEL 28.03.2001; N. 173 DEL 19.10.2015; N. 47 DEL 07.04.2017; N. 4 DEL 11.01.2018; D.LGS. N. 149 DEL 10.10.2022

 

E’ intitolata “DIRITTO DEL MINORE AD UNA FAMIGLIA” ed è nota anche come la legge sull’adozione. Privilegia la funzione di protezione degli interessi del bambino che si traduce nell’attenzione a ricercare le soluzioni più adeguate per evitare un distacco traumatico dalla famiglia di origine e dall’ambiente nel quale ha vissuto.

 

Art. 1, primo comma:  “Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia”

 

Art. 2, primo comma: “Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1,  è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno”

 

La disciplina fondamentale dell’Affidamento Familiare è contenuta negli articoli 2, 3, 4, 5 e 5bis.

 

 

 

  • LEGGE N. 47 DEL 07.04.2017 C.D. LEGGE ZAMPA – RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PROTEZIONE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA)
 
  • LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI SULL’AFFIDAMENTO FAMILIARE

Sono state approvate in Conferenza Unificata dal Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie Locali in data 25.10.2012 al fine di fornire delle indicazioni unitarie attuabili su tutto il territorio nazionale.

 

  • REGOLAMENTI REGIONALI

Il regolamento per l’Affidamento Familiare della Regione Lazio è stato approvato con D.G.R. n. 90 del 19.02.2019.

Di seguito il link di collegamento al testo aggiornato del Regolamento della Regione Lazio