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FAQ

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DOMANDE SULL'AFFIDO

L’affidamento familiare è un istituto giuridico previsto e disciplinato dalla Legge n. 184, approvata il 4 maggio del 1983, recante la “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” (modificata dalla Legge n. 149/2001 intitolata “Diritto del minore ad una famiglia”) che si propone di aiutare i bambini e i ragazzi minori di età, italiani o stranieri,  che per un periodo più o meno lungo della loro vita non dispongono di un ambiente familiare in grado di assicurargli le cure di cui necessitano sul piano affettivo, educativo, scolastico o sanitario.

L’affido è una forma di solidarietà familiare che si traduce nell’accoglienza di un minore nella propria casa e nella propria vita.

Le caratteristiche fondamentali dell’affidamento familiare sono:

  • la temporaneità
  • il mantenimento e la cura dei rapporti e del legame con la famiglia d’origine;
  • la previsione del rientro nella famiglia d’origine;
  • la progettualità (obiettivi, tempi e modalità di realizzazione).

L’affidamento può essere:

- consensuale quando vi è il consenso dei genitori naturali (o di chi ha la responsabilità genitoriale del minore) e viene disposto dai Servizi Sociali e successivamente ratificato dal Giudice Tutelare;

- giudiziale quando non vi è il consenso dei genitori naturali (o di chi ha la responsabilità genitoriale del minore) e viene disposto con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni).

L’affidamento familiare è per sua natura temporaneo in quanto deve durare il tempo necessario affinché la famiglia biologica risolva i problemi che hanno portato all’allontanamento del minore. La Legge prevede un periodo massimo di due anni prorogabili dal Tribunale per i  Minorenni.

Sotto questo profilo vi sono varie tipologie di affidamento familiare:

  1. a) affido per pronta accoglienza o d’emergenza;
  2. b) affido a breve termine;
  3. c) affido a medio/lungo termine (durata superiore a 1 anno);
  4. d) affido prolungato (si protrae anche oltre il diciottesimo anno di età).
  5. e) affido a tempo pieno o residenziale quando il minore si trasferisce a vivere presso la famiglia affidataria, dove trascorre giorno e notte, pur mantenendo rapporti periodici con la famiglia biologica;
  6. f) affido a tempo parziale o part-time quando il bambino trascorre con la famiglia affidataria alcune ore della giornata (ad es. il pomeriggio dopo la scuola) oppure solo alcuni giorni della settimana (il week-end o alcuni giorni infrasettimanali).

L’affido termina quando si risolve la situazione di temporanea difficoltà che lo ha determinato oppure quando la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore.

Sono prevalentemente bambini/e e ragazzi/e in età scolare, talvolta preadolescenti o adolescenti, italiani/e o stranieri/e, che appartengono ad un nucleo familiare che non è momentaneamente in grado di assicurare loro un percorso di crescita sano ed equilibrato.

Non sempre la situazione della famiglia d’origine si concretizza in una forma esplicita di abbandono morale e materiale, ma può comunque riflettersi in modo critico sul percorso evolutivo dei minori, provocando conseguenze sul piano affettivo, cognitivo e comportamentale.

Il minore potrebbe aver già vissuto l’allontanamento dalla propria famiglia di origine e sperimentato precedenti esperienze di inserimento in comunità di tipo familiare (c.d. case famiglia) o di affidamento familiare.

E’ possibile che il minore vada in affidamento familiare congiuntamente a dei fratelli e/o sorelle, così come è possibile che abbia dei fratelli e/o delle sorelle che permangono nel nucleo familiare di origine o nella comunità di accoglienza o che sono anch’essi in affidamento familiare presso un’altra famiglia.

In alcuni casi può trattarsi di minori con delle disabilità più o meno gravi.

Con  la Legge n. 47/2017 l’istituto dell’affidamento familiare è previsto anche per i minori stranieri non accompagnati (MSNA), ovvero soggetti minorenni privi di cittadinanza italiana o europea, che sono presenti sul territorio dello Stato e sono privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili  in base alle vigenti  nell’ordinamento italiano.

Sono famiglie generalmente già conosciute e seguite dai Servizi Sociali territoriali, con bisogni e difficoltà di varia natura (problemi psichici, gravi problemi di salute, dipendenze, stato di carcerazione, povertà culturale e educativa, emarginazione sociale etc …) che non riescono ad occuparsi dei figli in modo adeguato.

Sovente si tratta di genitori che hanno una storia personale e familiare connotata da grandi sofferenze ma che, tuttavia, sono ritenuti capaci di migliorare le proprie condizioni di vita e di recuperare, almeno in parte, le proprie competenze genitoriali

In nessun caso l’affidamento familiare ha un carattere punitivo in quanto è sempre un intervento di sostegno e di aiuto alla famiglia d’origine, alla quale attraverso l’affido viene offerto un tempo per riorganizzarsi e ritrovare o acquisire le risorse necessarie per creare le condizioni per il rientro del minore.

Genitori affidatari possono essere coppie, con o senza figli naturali, sposate, unite civilmente o conviventi di fatto, oppure anche persone singole.

Indipendentemente dall’età, dal reddito o dal tenore di vita, i requisiti essenziali dei genitori affidatari possono essere riassunti in:

  • uno spazio nella propria vita e nella propria casa per accogliere una persona diversa da sé;
  • la disponibilità affettiva e la volontà di accompagnare per un tratto di strada più o meno lungo un bambino o una bambina, un ragazzo o una ragazza, per dargli l’opportunità di crescere in maniera sana ed equilibrata e di sviluppare e valorizzare le sue potenzialità e le sue risorse;
  • la consapevolezza della presenza e dell’importanza della famiglia d’origine nella vita del minore;
  • la disponibilità al confronto con i servizi pubblici e con le realtà associative.

Le persone interessate a conoscere l’Affidamento Familiare ed eventualmente dare la propria disponibilità ad accogliere un minore, possono rivolgersi al Servizio Sociale del territorio in cui vivono e alle Associazioni del privato sociale che si occupano di affidamento familiare.

Per diventare genitori affidatari è necessario intraprendere un percorso finalizzato all’acquisizione di una maggiore consapevolezza delle ragioni della propria disponibilità e delle difficoltà dell’affidamento che a seconda delle realtà territoriali viene offerto dai Servizi Sociali o dalle Associazioni, e può articolarsi in  colloqui individuali e/o incontri di gruppo. 

Il percorso della famiglia affidataria non ha una durata prestabilita e non si conclude con l’abbinamento del bambino, in quanto per una buona riuscita del progetto di affidamento è fondamentale intraprendere un percorso di crescita personale e confrontarsi con altre famiglie affidatarie.

La partecipazione ai gruppi di auto e mutuo aiuto è libera e gratuita.

Durante il periodo di affidamento la famiglia affidataria si impegna:

  • ad accogliere presso di sé il minore;
  • a provvedere alla sua cura, al suo mantenimento, alla sua educazione e alla sua istruzione;
  • a garantire il rispetto della storia del minore, delle sue relazioni significative, dei suoi affetti e della sua identità culturale, sociale e religiosa;
  • ad assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia di origine;
  • a curare e mantenere i rapporti con la famiglia d’origine agevolando il rientro del minore secondo le indicazioni contenute nel progetto di affidamento;
  • a partecipare agli incontri di verifica e alle attività di sostegno e di formazione organizzate dai servizi.

Tra i genitori affidatari e i minori affidati non sorge alcun legame giuridico di parentela. I genitori affidatari esercitano i poteri connessi con la responsabilità genitoriale limitatamente agli ordinari rapporti con la scuola e con le autorità sanitarie.

I Servizi Sociali dei Comuni e delle ASL hanno i seguenti compiti:

  • promuovono la cultura dell’affidamento familiare attraverso attività di sensibilizzazione e promozione;
  • gestiscono il percorso formativo delle persone che si avvicinano all’affido attraverso dei colloqui individuali e/o di gruppo;
  • elaborano il progetto di affidamento e contribuiscono alla loro realizzazione;
  • aiutano la famiglia d’origine a superare i problemi che hanno determinato l’allontanamento del minore;
  • sostengono la famiglia affidataria nella relazione con il bambino e nei rapporti con i suoi genitori biologici;
  • relazionano periodicamente all’Autorità Giudiziaria e agli altri soggetti coinvolti nel progetto.

L’affidamento familiare viene proposto nella maggioranza dei casi dai Servizi Sociali oppure dal Tribunale per i Minorenni.

Quando la famiglia di origine è consapevole delle proprie difficoltà, può succedere che faccia una richiesta di aiuto direttamente ai Servizi Sociali ponendo le condizioni per un affidamento etero familiare di tipo consensuale.

L’ascolto del minore è previsto qualora abbia compiuto i 12 anni o anche se di età inferiore se capace di discernimento. Deve avvenire cercando di stabilire, caso per caso, le forme più opportune di coinvolgimento.

L’affidamento familiare viene disposto dal Tribunale per i Minorenni, anche contro il parere dei genitori naturali, con un provvedimento di natura giudiziale (decreto) con il quale definisce le linee essenziali e la durata del progetto, demandando ai Servizi Sociali la definizione dei particolari e l’attuazione (affidamento giudiziale).

Quando l’affido trova il consenso della famiglia d’origine, viene disposto dai Servizi Sociali con un provvedimento di natura amministrativa e viene ratificato e reso esecutivo con decreto del Giudice Tutelare presso il Tribunale Ordinario (affidamento consensuale).

Sia in caso di affidamento giudiziale che di affidamento consensuale, i Servizi Sociali, ai quali è attribuita la responsabilità e il monitoraggio del progetto, devono riferire periodicamente alla competente Autorità Giudiziaria riguardo l’andamento dello stesso.

E’ il progetto stilato dai servizi sociali in cui si analizza la situazione di difficoltà del bambino e  della sua famiglia d’origine e dove vengono indicati:

- la previsione della durata dell'affido;

- i modi e i tempi degli incontri tra il minore e la sua famiglia d'origine;

- i termini del rapporto tra famiglia affidataria e famiglia d'origine del minore;

- gli impegni definiti dal Servizio per la famiglia affidataria e per la famiglia d'origine;

- i momenti di verifica del progetto stesso e di sostegno alle famiglie;

- le condizioni che possono consentire il rientro del minore nella famiglia d'origine.

Le famiglie affidatarie possono rivolgersi agli organismi qualificati del privato sociale che in collaborazione con i servizi pubblici offrono supporto e sostegno in tutto il percorso dell’affido.

Contributi e assicurazioni: i Comuni devono garantire agli affidatari un contributo economico mensile svincolato dal reddito familiare. In alcune situazioni particolari la normativa nazionale e regionale prevede ulteriori misure di sostegno economico che possono consistere anche in un rimborso spese. I minori in affidamento sono assicurati dall’ente locale per incidenti e/o danni provocati e/o subiti nel corso dell’affidamento.

 

Prestazioni previdenziali: Il Giudice, anche in relazione alla durata dell’affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogate temporaneamente in favore degli affidatari.

 

Detrazioni d’imposta: Sono  applicabili agli affidatari le detrazioni d’imposta per carichi di famiglia, purché l’affidato risulti a carico e ciò sia comprovato da un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria;

 

Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori affidatari: Gli affidatari hanno gli stessi diritti previsti per i genitori naturali in materia di congedo di paternità e di maternità, congedo parentale, per riposo giornaliero, per malattia e flessibilità dell’orario di lavoro. La decorrenza dei congedi deve fare riferimento alla data di inserimento del minore nel nucleo affidatario.

 

Iscrizione anagrafica del minore: Negli affidamenti di breve durata non viene effettuata nessuna variazione anagrafica. Negli affidamenti a lungo termine l’iscrizione del minore nello stato di famiglia della famiglia affidataria potrebbe essere concordato con il Servizio Sociale o con i genitori del minore se non sono decaduti dalla potestà.

 

Espatrio: La richiesta per ottenere il documento per recarsi all’estero (carta di identità o passaporto) deve essere firmata dai genitori naturali (se hanno la responsabilità genitoriale) o dal tutore. In assenza del consenso è il Giudice Tutelare a poter autorizzare l’espatrio.